Nel maggio 2016 il Tribunale di Ancona, con sentenza 893/2016 aveva affermato questo principio (leggasi qui la notizia di allora), stabilendo che, una volta che il progetto individuale è stato redatto ed ancor più se ha trovato una positiva attuazione, questo non può essere ridotto o modificato senza una valida giustificazione che affondi le radici nell’esclusivo interesse del soggetto disabile”.

Questo principio ora è stato totalmente ribadito anche dalla Corte di Appello di Ancona che, con sentenza n. 40/2021, pubblicata il 19/1/2021 (qui consultabile), ha rigettato l’appello del Comune che, soccombente in primo grado, aveva tentato di ribaltare tale chiaro principio e di giustificare il suo tentativo di modifica unilaterale del progetto individuale di un ragazzo con disabilità afferente ad Anffas, sulla base di contenimento dei costi.

La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, per cui "una volta definito un progetto personalizzato in favore di un soggetto disabile, adeguato alle sue esigenze,…. l’attuazione di quel progetto costituisce un diritto soggettivo incomprimibile in relazione a carenze di organico, ovvero ad esigenze di bilancio. Detto progetto dunque, non può essere ridotto, modificato o rimodulato senza una valida giustificazione che preservi in ogni caso l’interesse del soggetto disabile, situazione non ravvisabile nel caso in esame."

La Corte ha anche sottolineato che deve ritenersi pienamente giustificato il rifiuto di accettare modifiche del progetto personalizzato da parte del genitore, qualora queste siano in contrasto con il fondamentale diritto della persona con disabilità ad usufruire di un sostegno adeguato alla gravità della sua patologia.

Commenta Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas: “La pronuncia avvalora quanto da Anffas è stato sempre sostenuto e cioè che la predisposizione di un progetto personalizzato in favore di una persona con disabilità, che individui le necessità ed i relativi supporti e sostegni, coordinandoli tra loro, viene a costituire un diritto soggettivo perfetto, immediatamente esigibile e non suscettibile di compressione per ragioni economiche o carenze di organico. Ringrazio il genitore che in questo caso ha sposato in pieno il pensiero Anffas e si è intestato una battaglia legale, utile per tante altre famiglie. Anffas non farà mai venire meno il suo sostegno ed in questo caso ciò avvenuto attraverso il nostro competente avv. Gianfranco Pascucci, che per anni si è occupato della vicenda. L’unica nota dolente è il dover ancora ricorrere, come Anffas, dopo decenni di attività culturale e di promozione dei diritti, alle aule dei tribunali”.