Fonte www.disabili.com - Tra le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, ricordiamo le detrazioni dall’imposta lorda delle Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3). A questi contribuenti, per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è infatti riconosciuta la possibilità di una detrazione dall’Irpef del 19%. Tra queste spese sono comprese quelle per le biciclette elettriche a pedalataassistita sostenute da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motoriepermanenti.

I BENEFICIARI
Allo scopo, sono considerate persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/1978) e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

SPESE CON E SENZA FRANCHIGIA
Questi cittadini possono detrarre dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità.
La detrazione del 19% sull’intero importo può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

DETRAZIONE SU BICI ELETTRICHE
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalataassistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
In questo caso, però, il contribuente con disabilità deve produrre:

  • certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionalepermanente;
  • certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamentofunzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Tale certificazione è necessaria qualora non risulti il collegamento funzionale dal verbale rilasciato dalla Commissione medica integrata ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 5 del 2012.

ALTRE SPESE DETRAIBILI SENZA FRANCHIGIA
Con gli stessi requisiti, sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, anche le spese sostenute per:

  • il trasporto in ambulanza della persona con disabilità (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro);
  • il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza alle persone con disabilità;
  • l’acquisto di poltrone per con inabilità e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima agevolazione;
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche);
  • l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico. In questo caso l’agevolazione è consentita solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità, che può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. Quest’ultimo certificato è lo stesso che il Dm 14 marzo 1998 (modificato dal Dm 7 aprile 2021) richiede per fruire dell’aliquota Iva agevolata.
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

Per approfondire: www.agenziaentrate.gov.it