okA 14 mesi dalla legge, il Garante per l'Infanzia ha il regolamento che lo rende operativo

Fonte www.vita.it - Premessa. Ci sono voluti vent'anni per fare la legge, poi quattro mesi per designarlo. E quando finalmente il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza è stato designato, ci sono voluti altri dieci mesi per fare il regolamento. Lo stesso Vincenzo Spadafora, ad aprile, alla presentazione della sua Prima relazione al Parlamento aveva denunciato cosa significasse questo burocratico ritardo: essere senza sede e senza soldi.

O, per dirla con parole più appropriate: «senza il regolamento esistiamo ma non viviamo», aveva Spadafora. «Basti pensare che in questi mesi, per avere ritenuto di dover comunque iniziare ad esercitare il ruolo che la legge ci attribuisce, siamo stati costretti – e lo siamo tutt'ora – a provvedere con mezzi personali alle esigenze organizzative e lavorative di vario genere».

È proprio infatti la legge istitutiva del Garante che prevede un regolamento per «disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle spese». Il regolamento, a 14 mesi dalla legge, ora è arrivato.

Si chiama « regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112» ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 29 settembre 2012. Il Garante, per legge, ha a disposizione 1,5 milioni di euro all'anno a partire dal 2012 per l'organizzazione dell'ufficio più 200mila euro per il compenso del Garante stesso.

Ecco quindi le novità:

1. La sede L'ufficio ha sede in Roma. Il Garante può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.

2. L'ufficio: L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa. Il personale è reclutato sulla base di previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze.

3. Lo stipendio del Garante: al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui.

4. Consulenti: il Garante puo' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.

5. Conferenza dei garanti: la Conferenza dei garanti si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la meta' dei componenti a pieno titolo

6. La Consulta delle associazioni per i minori: è questa la vera novità, che riguarda da vicino le tantissime associazioni che in Italia si occupano di promuovere e difendere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'articolo 8 del regolamento prevede la nascita della Consulta delle associazioni . «È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalita' di funzionamento e le relative procedure. Particolare attenzione e' accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attivita', promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la meta' dei partecipanti ».

2 ottobre 2012