Illegittima la quota di compartecipazione dell'utente fissa ed unica del 50%

Fonte www.studiomarcellino.it - Il Tar Sicilia, con due distinte sentenze riguardanti casi simili (ma non uguali), ha dichiarato illegittimo il decreto dell'assessorato regionale sanità 24 Maggio 2010 (comunemente noto come Riorganizzazione della rete RSA) limitatamente ad alcune parti dello stesso.

Si evidenzia l'illegittimità del decreto regionale nella parte in cui, al punto 10 "Aspetti tariffari", in violazione delle norme di legge richiamate in ricorso, determina la quota fissa ed unica del 50% del costo ad esclusivo carico dell'utente , oltre che determinata indipendentemente dalla situazione economica e dalla capacità contributiva del singolo cittadino utente e senza nulla prevedersi con riguardo alla percentuale dovuta dall'ente locale.

Risulta altresì illegittimo nella parte in cui, al punto 10 "Aspetti tariffari", in violazione delle norme di legge richiamate in ricorso, fa sottoscrivere all'assistito o al suo tutore "... la dichiarazione di impegno alla corresponsione della quota parte della retta a proprio carico".
Nonché, ancora, nella parte in cui al punto 10 "Aspetti tariffari", in violazione delle norme di legge richiamate in ricorso, statuisce "di rivalersi, nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte alla quota di diaria a suo carico, nei confronti dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, secondo la capacità contributiva".

Il suddetto giudizio a differenza di altri (soprattutto del passato) non ha avuto ad oggetto la "modalità di computo della quota di compartecipazione" (ISE familiare o personale), ma la legittimità stessa della suddivisione della percentuale dei costi per il servizio offerto tra settore sanitario e settore sociale (50%-50% ovvero 70%-30%, etc...). La disciplina nazionale, infatti, prevede percentuali pre-stabilite tra settore sanitario e settore sociale, "... fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale".

Invece, in Regione Sicilia, in assenza di quest'ultima disciplina che determini l'eventuale compartecipazione da parte dell'utente, con decreto amministrativo, ha previsto il 50% dei costi per il settore sanitario, ed il restante 50% interamente a carico dell'utente (pari a circa 53 euro al giorno).

E' assai interessante, infatti, il passo in cui il TAR sostiene che "....va rimarcato che assorbente rispetto ad ogni altra questione è il dedotto (e già rilevato) profilo di illegittimità relativo alla pretesa dell'Assessorato regionale della Sanità di disciplinare non la propria quota, ma la quota di compartecipazione comunale (in danno degli utenti): sicchè al di là del contenuto del potere esercitato (comunque illegittimo, nei punti e per le ragioni indicate) è il fatto stesso che il suo esercizio al di fuori dei limiti soggettivi posti dal violato d.p.c.m. 14 febbraio 2001 a viziare irrimediabilmente i provvedimenti impugnati".

A ciò si aggiunga che la sentenza risulta essere tra le prime, per la Regione Sicilia, a fare espresso riferimento (anche in quanto richiamato da parte ricorrente) alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità .
Il tema, oltre che attuale, risulta anche di profondo interesse, in considerazione del fatto che su diversi territori regionali si registrano svariate determinazioni ed interpretazioni delle percentuali dovute dai diversi rami dell'amministrazione (sanità-sociale), spesso a discapito della quota effettivamente dovuta a titolo di compartecipazione da parte dell'utente (oltre che della sua modalità di computo sulla base della capacità contributiva dello stesso).

Le due sentenze sono leggibili sul sito dello Studio Marcellino, cliccando qui

17 dicembre 2012