Fonte www.disabili.com - Si fa un gran parlare di autonomia, integrazione, e bla bla, ma a conti fatti, sulle questioni pratiche - quelle in cui si dovrebbero appianare le cose - si alzano le difficoltà .

Parliamo ad esempio del transito all'esterno delle carrozzine elettriche o scooter per persone con disabilità. Sulla questione molti sono i dubbi, e ancor più i casi eclatanti di multe, scuse, imbarazzati silenzi e ingarbugliate interpretazioni alla ricerca di info chiare ed esplicite sulla regolamentazione relativa. Una persona che voglia rispettare la legge e pur al contempo veder rispettato il suo diritto all'autonomia, si trova a porsi una serie di domande alle quali le risposte non sono così immediate. Prima di tutte: dove posso circolare con la mia carrozzina elettrica? Sono equiparato a un pedone? A un mezzo che deve circolare su strada? Devo avere l'assicurazione? In caso di incidente cosa succede? Ci sono dei limiti di velocità da rispettare?

LA CARROZZINA E' UN VEICOLO?

Per rispondere a queste domande va fatto capo al Codice della Strada e al suo Regolamento di attuazione, modificato il 29 luglio 2010 con la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale". In particolare la questione nodale riguarda la definizione del mezzo: è o non è un veicolo? Secondo l'articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, le macchine per uso di persone con invalidità, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore NON rientrano nella definizione di veicolo. Questo significa che le carrozzine e gli scooter per persone con disabilità rientrano tra gli ausili medici, quindi sono soggetti alla direttiva europea 93/42.

Leggiamo infatti all'articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 del Codice della Strada modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120: Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

DEFINIZIONE DI AUSILIO MEDICO

Ed eccoci alla fatidica espressione "rientranti tra gli ausili medici". Ovvero? Per essere definito ausilio medico, il costruttore dovrebbe attestare che il mezzo è stato concepito per persone con difficoltà di deambulazione e persone con incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico, e che lo stesso è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184), e inoltre essere scritto al Repertorio. (Si veda qui per approfondire).

DOVE POSSONO CIRCOLARE?

In definitiva, non essendo classificati come veicoli, le carrozzine elettriche e gli scooter per persone con disabilità motoria, stando a quanto abbiamo appena letto, non possono circolare su strada. Sono quindi equiparati ai pedoni? E' più corretto circolare su marciapiedi con carrozzine e scooter (quando ci si riesce, poi, considerato lo stato di molti marciapiedi nostrani)? Sembrerebbe proprio di sì. Se ne deduce questo, consultando l'articolo 190 del Codice della Strada, che riguarda le zone di circolazione consentite ai pedoni.

Così in particolare al punto 7: 7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1) (1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

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9 gennaio 2014