Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di approfondire il tema del trasporto aereo per le persone con disabilità e con mobilità ridotta vedendo nel dettaglio le norme contenute nel Regolamento Europeo CE 1107/06 (leggi l'articolo "Trasporto aereo per le persone con mobilità ridotta in Europa. A che punto siamo?" ).
A questo proposito, il Governo ha recentemente emanato lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo" che, oltre a confermare l'ENAC quale ente preposto al monitoraggio del regolamento sul territorio italiano, stabilisce le sanzioni da applicare alle compagnie aeree, ai gestori aeroportuali ed agli operatori turistici in caso di contravvenzione con le norme sancite nel documento europeo.

Vediamole nello specifico.
Negata prenotazione: non sarà possibile rifiutare una prenotazione a causa della disabilità del passeggero. Il rifiuto della prenotazione prevede una sanzione che va dai 10 ai 50 mila euro;
Negato imbarco: un vettore, un suo agente o un operatore turistico non potranno rifiutare di imbarcare un passeggero a causa della sua disabilità pertanto la non ottemperanza prevede una sanzione che va dai 30 ai 120 mila euro. Qualora l'imbarco sia negato per motivi di sicurezza previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, al passeggero viene riconosciuto il diritto al rimborso o ad un volo alternativo. La non ottemperanza comporta una sanzione tra i 20 e gli 80 mila euro;
Obblighi informativi: il vettore, un suo agente od operatore dovranno fornire ai passeggeri informazioni in formato accessibile circa le norme di sicurezza ed alle cause di restrizione applicate nel trasporto dei passeggeri con mobilità ridotta. La mancata comunicazione comporterà una sanzione. Il regolamento prevede anche specifiche sanzioni per il vettore che non si metterà nelle condizioni di ricevere tali notifiche di assistenza;
Mancata assistenza da parte del gestore e norme di qualità: il vettore dovrà fornire una adeguata assistenza, così come esplicitato nell' allegato 1 allo schema di regolamento . Introdotto anche un sanzionamento per chi non rispetta gli standard qualitativi dei servizi di assistenza e la loro relativa pubblicità. Le sanzioni andranno dai 2.500 ai 10 mila euro;
Obblighi di formazione del personale: saranno previste specifiche sanzioni per vettori e gestori che non provvedano alla formazione del personale addetto sui temi della disabilità e con mobilità ridotta;
Mancata assistenza: i vettori aerei incorreranno in una sanzione che andrà tra i 10 ed i 40 mila euro in caso di mancata assistenza ai passeggeri con disabilità e con mobilità ridotta così come esplicitato nell' allegato 2 dello schema di decreto.
Tutte le summenzionate sanzioni verranno aggiornate nel 2011.
Un articolo interessante dello schema è l' articolo 11: lo stesso infatti prevede che le somme derivate dal pagamento delle sanzioni confluiranno in un fondo speciale a cui attingere per il finanziamento di iniziative e campagne d'informazione per favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte delle persone con disabilità e con mobilità ridotta.

18 febbraio 2009

Per approfondire

leggi la relazione dello schema normativo