Pubblicato sul sito di Superando
di Salvatore Nocera
Novità sulla
composizione delle classi in presenza di un compagno disabile. La circolare
38/09 emanata dal Ministero comunica che il regolamento abroga il
decreto n. 331/98, concernente tra l'altro il numero massimo di alunni nelle
classi in cui sono presenti alunni con disabilità. A tal proposito fa presente
che queste disposizioni continuano ad applicarsi limitatamente all'anno
scolastico 2009-2010 per le scuole inserite nel piano di riqualificazione
edilizia mentre si fa presente ancora che continuano ad essere applicate "le
disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule" e cioè:
•decreto
del 18/12/1975 su "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica,
ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed
urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" che
fissa la "densità di affollamento" in metri quadri netti per alunno pari a 1,96
nelle secondarie di secondo grado e 1,80 negli ordini precedenti di scuola;
•dpr n. 37/98 e dm del 4/05/1998, art. 5 per le deroghe ai parametri di
"densità di affollamento";
•decreto del 26/08/1992 su "Norme di prevenzione
incendi per l'edilizia scolastica"
•testo unico sulla sicurezza n. 81 del
9/04/2008
La stessa circolare anticipa i contenuti dell'emanando regolamento
sulla riorganizzazione della rete scolastica raccomandando "la massima
attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione
delle stesse con più di 20 alunni".
Posti di sostegno
Quanto ai posti di
sostegno la circolare rinvia alla tabella che trasmette precisando che per il
prossimo anno scolastico i posti di sostegno tra organico di diritto e organico
di fatto saranno pari a quelle dell'anno precedente, e cioè 90.469, e comunque
con un rapporto medio nazionale non superiore ad un insegnante ogni 2 alunni
certificati. Dal momento che la normativa impone ai dirigenti scolastici
regionali e delle singole scuole di rispettare l'organico trasmesso dal
Ministero, la circolare richiama la norma relativa alla "responsabilità
dirigenziale", secondo cui essi sono direttamente e personalmente responsabili
di eventuali aggravi di spese.
Osservazioni
La circolare merita molta
attenzione poiché indica alcune garanzie per il diritto allo studio degli alunni
con disabilità (ore di sostegno, anche aggiuntive; 20 alunni, di regola, come
numero massimo per classe). Mentre il riferimento conclusivo alla responsabilità
contabile dirigenziale, che può comportare anche l'esonero dall'incarico per
mancato raggiungimento degli obiettivi di non aumento della spesa pubblica, può
creare dei problemi per gli alunni con disabilità. Infatti il numero massimo di
alunni per classe non ha un valore assoluto, ma "di regola" e quindi derogabile.
Inoltre la circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in
presenza di alunni certificati con grave disabilità. Infine l'emanando
regolamento non fissa, come faceva il decreto del ‘99, il numero massimo di
alunni con disabilità presenti nella stessa classe. Ove non intervengano
chiarimenti più volte richiesti dalle associazioni, soprattutto su quest'ultimo
punto, è da ritenere che per evitare sovraffollamento delle classi le
associazioni e le famiglie possano appellarsi alle norme sui limiti di "densità
di affollamento" previsti dalle leggi sulla sicurezza sopra citate e richiamate
dalla stessa circolare. Ciò significa che in casi di sovraffollamento rispetto
al tetto massimo di 20 alunni per classe e comunque al numero dei metri quadrati
rapportato al numero degli alunni, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale
con provvedimento di urgenza per ottenere la riduzione del numero di alunni per
motivi di sicurezza.
11 giungno 2009