Fontewww.personaedanno.it - L’installazione di un ascensore, ma anche di un semplice servoscala, se in molti casi costituisce un intervento che viene serenamente accettato dalla maggioranza dei condomini, in altri casi sfortunatamente, è motivo di conflitti.

Laddove il superamento delle barriere architettoniche in condominio viene affrontato con serenità e intelligenza da parte di tutti i condomini, questi non si limitano solo ad autorizzare le persone direttamente interessate (anziani e persone con disabilità) a procedere a proprie spese all’esecuzione dell’opera, ma accettano anche di partecipare alle spese non solo per ragioni di solidarietà, ma anche dall’interesse di accrescere il valore complessivo dello stesso edificio.

È infatti evidente come un edificio accessibile e usufruibile da parte di chiunque acquisisca nel tempo un valore maggiore.

Vi sono però anche (purtroppo) situazioni in cui manca questa visione intelligente e sensibile del vivere comune, e quindi ci si trova di fronte a diverse resistenze da parte di quei condomini che, nell’immediato, non avendo problemi motori, ritengono di non avere alcun interesse a effettuare degli interventi sulle parti comuni. Il tutto si traduce poi in un atteggiamento ostruzionistico e intollerante verso qualsiasi iniziativa tendente a eliminare le barriere sulle parti comuni.

Cosa dice la Legge?

Secondo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge n. 13/1989 le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche debbono essere prese con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1120 c.c., ovvero con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.


Il secondo comma dell'art. 2 citato dispone altresì che qualora il condominio si rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al primo comma i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà “possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.

Ai fini dell'installazione del dispositivo antibarriera è necessaria la presenza di un residente con disabilità, anche in funzione della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se l'installazione è strettamente legata alla persona con disabilità, non altrettanto può dirsi dell'uso del dispositivo, che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio.

Infatti, la funzione antibarriera del dispositivo - realizzata con il contributo pubblico - non viene meno con la persona nel cui interesse il dispositivo stesso è stato installato.

La Corte sottolinea che la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche persegue un interesse generale alla accessibilità agli edifici, che va oltre i diritti e le esigenze del singolo disabile.

Nella fattispecie la suprema Corte ha respinto la domanda proposta da un condòmino che chiedeva alla persona con disabilità, nel cui interesse era stato installato il servoscala e nel frattempo deceduto, di collocare sul pianerottolo di sua pertinenza il relativo seggiolino dopo l'uso.

La presenza dello stesso seggiolino determinava, a suo dire, una riduzione del diritto all'uso della scala condominiale.

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22 marzo 2016