Disabili.com - Come ormai noto, sulle modalità di calcolo dell'ISEE si è giunti alla decisione di eliminare da essa il conteggio di pensioni, assegni, indennità riservate alle persone con disabilità e aumentando le scale di equivalenza, togleindo invece le franchigie in base alla gravità e l'età. 

Queste revisioni sono stabilite dalla legge 26 maggio 2016, n. 89. Nello specifico, è l'art. 2 sexies, al comma 1, che esclude dalla nozione di "reddito disponibile" i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari "erogati a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità", laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
 
L'ISEE per le famiglie con almeno un componente con disabilità o non autosufficiente va quindi ricalcolato, tuttavia, per evitare che le famiglie debbano ripresentare la domanda, l'INPS ha fatto sapere lo scorso luglio, attraverso una circolare, che  provvederà a ricalcolare in automatico gli Indicatori di Situazione Economica Equivalente delle famiglie di persone con disabilità, presentati dal 1 gennaio ed attestati entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:
-     ISEE pari a zero (se presenti più indicatori in una stessa attestazione almeno uno pari a zero);
-     ISEE contestati ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell'INPS o dell'Agenzia delle entrate
-     ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 2 sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016)
 
Il ricalcolo in esame avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell'originaria di presentazione  della DSU stessa.
 
Il ricalcolo d'ufficio dell'ISEE corretto è in corso, sarà effettuato dall'INPS entro il 10 settembre, e l'attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati attraverso i canali messi a diposizione dall'Istituto (Caf, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell'Istituto).
 
La circolare specifica inoltre che la decorrenza dell'ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l'ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge di conversione, sia l'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data.
 
 
Per approfondire:
Qui il testo completo della circolare INPS n. 137 del 25/07/2016
Qui il testo completo della legge 26 maggio 2016, n. 89  
 
06 settembre 2016