Fonte www.personecondisabilita.it - È illegittimo chiedere alle persone con disabilità e ai loro familiari di dare fondo ai propri risparmi o vendere i propri beni immobili per contribuire alla compartecipazione della spesa per il pagamento delle rette dovute a strutture residenziali.

Ancora una volta, un tribunale ha sancito questo principio, dichiarando illegittimo il provvedimento di un’amministrazione comunale. È successo il 5 luglio 2019, quando i giudici della terza sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR) hanno accolto il ricorso presentato da LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità contro il Comune di Vigevano. Il TAR ha dichiarato illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui prescrive le condizioni affinché il Comune stesso possa intervenire nell’integrazione delle rette dovute alle strutture residenziali che ospitano le persone con disabilità.

Il testo del regolamento, infatti, prevedeva l’intervento del Comune a integrazione della retta “solo se il patrimonio mobiliare dell’assistito risulta inferiore ad euro 5.000”, mentre in caso di presenza di un patrimonio immobiliare il regolamento prevedeva l’obbligo di alienazione o la locazione per destinare i proventi al rimborso dell’integrazione anticipata dal Comune, con la precisazione che, in mancanza di accordo tra il Comune e l’assistito (o i suoi rappresentanti), l’ente locale avrebbe potuto rivalersi sulla futura eredità.

Tutti i punti in oggetto sono stati dichiarati illegittimi. I giudici hanno evidenziato che il regolamento comunale è in contrasto con la normativa nazionale di compartecipazione alla spesa (Dpcm 159/2013), sottolineando come “in nessuna norma è previsto che, se superiore a determinati limiti, il patrimonio immobiliare debba essere interamente destinato alla copertura della retta; né è previsto che i comuni possano imporre agli assistiti la messa a reddito del loro patrimonio immobiliare al fine di destinare i proventi al pagamento della retta stessa, o addirittura la rivalsa sull’eredità”.

Ancora più importante, sottolinea l’avvocato Francesco Trebeschi che ha patrocinato in giudizio il ricorso di LEDHA, è il richiamo nel dispositivo della sentenza, della possibilità dei Comuni di “prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari” (così l’art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013). Ma questi “criteri ulteriori” non possono essere di “natura economica” bensì solo “sociale” perché, diversamente, significa che ogni Comune potrebbe individuare criteri di accesso e compartecipazione che vìolano il decreto I.S.E.E., mentre questo indicatore, nello stesso articolo, è individuato quale “livello essenziale” per l’accesso e la determinazione della compartecipazione.

Il commento legale
Anche il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi esprime la sua completa adesione al dettato della sentenza, che esclude in modo inequivocabile la sussistenza di una “potestà di deroga” normativa in capo ai Comuni. “In nessuna parte del decreto ISEE, infatti, è previsto un meccanismo simile a quello che molti Comuni pretendono di adottare: vale a dire 'consumare' tutte le proprie sostanze fino al valore di 5mila euro, soglia al di sotto della quale si giustifica e si prevede la possibilità dell’intervento comunale a sostegno del pagamento della retta -commenta l’avvocato Laura Abet del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi -. L’invito a leggere attentamente i regolamenti comunali è quindi d’obbligo”.

I criteri stabiliti dalla legge statale, insomma, devono trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. “Per queste ragioni, anche questa sentenza lo dichiara esplicitamente, la giurisprudenza ha più volte chiarito che i Comuni non possono, con i loro regolamenti, dare rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli specificatamente indicati nel Dpcm 159/2013 al fine di determinare il livello di capacità economica dell’assistito, con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo”, spiega l’avvocato Abet. Il TAR poi conclude in modo definitivamente lapidario, sottolinea ancora l’avvocato Abet, quando richiama le sentenze del CDS che ormai è univocamente orientato nel confermare le sentenze di illegittimità dei regolamenti che non rispettano la normativa nazionale, dando rilievo ad elementi diversi da quelli indicati dal Dpcm 159/2013 al fine di terminare la capacità economica dell’assistito

Il TAR infatti fa espresso riferimento alla sentenza 1485/2019 del Consiglio di Stato depositata in data 4 marzo 2019 che ha respinto  il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la  sentenza 94 pubblicata in data 15 gennaio 2018 della Sez. III del T.A.R. per la Lombardia-Milano, con la quale erano stati annullati i provvedimenti comunali che prevedevano la necessaria “consumazione” del patrimonio mobiliare (la liquidità) di cui era titolare la persona ospitata in una RSD, eccedente la soglia di 5.000 euro, prima dell’intervento comunale integrativo.

Il caso è il medesimo ed è molto positivo che sia lo stesso TAR a richiamarne il dettato rispetto alla questione di Vigevano: “La sentenza del Consiglio di Stato afferma in modo incontrovertibile e definitivo che i regolamenti comunali che pur formalmente e quindi solo in apparenza recepiscono il Dpcm. n. 159/2013 ma non ne danno corretta applicazione -poiché introducono una limitazione all’intervento comunale del tutto estranea al testo normativo del medesimo Dpcm- sono alla fine dichiarati illegittimi”, sia dal TAR che dal Cosiglio di Stato, commenta Laura Abet.

Gli avvocati concludono concordando nell’evidenziare come questa sentenza possa essere una buona guida per la redazione dei regolamenti. Infatti altri sono i punti di questa sentenza che meriterebbero un commento, che qui ricordiamo solo rapidamente, oltre all'illegittimità della previsione di soglie di patrimonio mobiliare o immobiliare e l'illegittimità di previsioni che impongano la valorizzazione degli immobili. La previsione del Regolamento di rivalersi sull’eredità non è conforme, ricorda il TAR, né agli articoli 565 e segg del cc, né prima ancora all’art 42 Costituzione che riserva alla legge (non ai regolameneti comunali) il compito di stabilire regole e limiti in materia di successione, quindi illegittima. Importante infine la necessità di attivazione della presa in carico nelle forme dell'art. 14 L. 328/2000 e quindi con il coinvolgimento dell'Amministrazione sanitaria, oltre al riferimento al principio della libertà di scelta in capo all'utente e l'illegittimità della previsione che esclude dal contributo chi non abbia fatto domanda prima del ricovero. 

Il commento delle associazioni

“Siamo molto soddisfatti di questa sentenza, che rappresenta un ulteriore riconoscimento di un principio importante che LEDHA, attraverso l’attività svolta in questi anni dai legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, ribadisce da anni - commenta Alessandro Manfredi, presidente di LEDHA -. I regolamenti comunali, che pur formalmente recepiscono la normativa nazionale, ma non ne danno corretta applicazione, sono illegittimi”.

Anche le associazioni del territorio di Vigevano esprimono la loro piena soddisfazione per la sentenza emessa dal TAR Milano, in quanto i criteri come quelli messi in atto dal Comune di Vigevano sono semplicemente inaccettabili: “Si è consapevoli delle difficoltà economiche dei comuni -commentano le associazioni - Ma l'ente locale, prima di chiedere i soldi ai propri cittadini dovrebbe prima verificare se Regione Lombardia ha finanziato in maniera adeguata questi servizi”. Le associazioni auspicano inoltre che questa sentenza possa essere l’occasione per aprire il tavolo di concertazione con il Comune per una condivisione dei principi normativi a tutela dei diritti delle persone con disabilità, ripresi correttamente nei regolamenti comunali e senza costringere i cittadini e le associazioni a far valere i loro diritti davanti alle aule giudiziarie.