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di Carlo Giacobini*
Fonte www.superando.it -
In queste settimane il Governo sta elaborando il decreto che rivede i
criteri di calcolo e le modalità di applicazione dell’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente), cioè lo strumento usato per definire
l’accesso alle prestazioni sociali. Si tratta di un decreto che
interessa milioni di famiglie italiane perché potrà
condizionare la partecipazione alla spesa per molti servizi (asili nido,
assistenza domiciliare, servizi alla persona ecc.) e altrettanti sostegni
economici (assegno di maternità, assegno al nucleo familiare ecc.). Non
si può per altro dimenticare che l’indicazione di rivedere l’ISEE è contenuta
all’interno di una norma – la Legge 214/11, conversione del noto “Decreto
Salva-Italia” – di rigido contenimento della spesa e a poco valgono le
rassicurazioni circa gli intenti equitativi o di razionalizzazione.
È condivisibile, quindi, la diffusa preoccupazione da parte di
chi a quei servizi deve fare ricorso e in particolare da parte delle persone con
disabilità e delle loro famiglie. In tal senso va detto che le
preoccupazioni maggiori – aumentate in questi ultimi mesi –
derivano in particolare dal timore che per il calcolo del nuovo ISEE ci si
riferisca anche a pensioni, indennità e assegni riservati agli invalidi civili,
ai ciechi e ai sordi. Infatti, l’ISEE, così calcolato, sarebbe
più svantaggioso, soprattutto per le famiglie in cui sia presente una persona
con disabilità. Infine, il timore più diffuso è che il nuovo
limite ISEE si applichi anche alle provvidenze assistenziali riservate agli
invalidi civili, ai ciechi e ai sordi, comprese l’indennità di accompagnamento e
l’indennità di comunicazione, fino ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi
reddito.
Negli ultimi due mesi, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha elaborato diverse stesure del decreto di ridefinizione
dell’ISEE, giungendo a una bozza piuttosto definita, anche se passibile di
ulteriori correzioni, prima di essere sottoposta all’esame (consultivo) del
Parlamento. Il quadro che ne esce non è migliorativo per le famiglie in
generale e per quelle in cui sia presente una persona con disabilità.
Innanzitutto, la scelta di considerare alla stessa
stregua di un reddito da lavoro o di una rendita finanziaria tutte le
prestazioni assistenziali in denaro, spinge gli indicatori reddituali di chi le
percepisce molto più in alto di dove siano attualmente, né le franchigie e le
detrazioni previste compensano certamente l’effetto di quella scelta.
Ma vediamo di capire meglio le ragioni di quanto detto. Nel
calcolo dell’indicatore della situazione reddituale verrebbero computati, oltre
agli altri redditi da lavoro (e assimilati) o da rendite finanziarie:
- tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni,
indennità) concesse agli invalidi civili;
- la pensione sociale;
- l’assegno di maternità;
- voucher o contributi per prestazioni sociali (quali,
ad esempio, i contributi per la “Vita Indipendente”);
- assegni di cura;
- indennità agli invalidi del lavoro;
- contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento
di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente
avanzati
- ogni altro contributo pubblico.
Tutte queste voci, nella normativa ancora vigente, non sono
computate. Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sarebbero poi
ammesse alcune franchigie:
° per chi vive in affitto, il valore del canone annuo
previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di 7.000 euro;
° per chi risiede in abitazione di proprietà, una
franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il
nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 7.000 euro;
° 3.500 euro di franchigia per ogni persona con
“disabilità media” (più sotto ne specificheremo il significato) presente nel
nucleo;
° 5.000 euro di franchigia per ogni persona con
“disabilità grave” o “non autosufficiente” presente nel nucleo.
Dalla somma dei redditi, inoltre, potrebbero essere detratte
alcune spese:
- le spese sanitarie per disabili e quelle per
l’acquisto di cani guida (detraibili in denuncia dei redditi), nonché le spese
mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (deducibili in
denuncia dei redditi), fino ad un massimo di 6.000 euro;
- le spese per collaboratori domestici e addetti
all’assistenza personale (solo se regolarmente assunti direttamente), fino a un
massimo di 5.000 euro; questa seconda detrazione viene ammessa solo per le
persone non autosufficienti.
Riassumendo: nei nuclei familiari in cui è presente una
persona con disabilità, si aggiungeranno ai redditi anche altre somme (ad
esempio l’indennità di accompagnamento o l’assegno di cura), si potranno
detrarre alcune spese (sempre che siano dimostrabili) e vi sarà una franchigia
differenziata.
Scomparirebbe invece, dalle scale di equivalenza, il
parametro aggiuntivo dello 0,5, precedentemente riconosciuto per i nuclei in cui
fosse presente una persona con disabilità con invalidità superiore al 66%.
È indispensabile, a questo punto, spiegare cosa si intenda per
disabilità media, disabilità grave, non autosufficienza, poiché le
diverse condizioni comportano un diverso trattamento.
Il Ministero, nel tentare di elaborare una non facile
definizione, si è “scontrato” con il ben noto marasma degli inquadramenti
vigenti delle diverse invalidità.
Disabilità media: Minori invalidi titolari di
indennità di frequenza, Invalidi civili dal 67 al 99%, Sordi prelinguali
Invalidi per servizio di terza e seconda categoria, Invalidi per lavoro dal 50
al 79% Invalidi INPS
Disabilità grave: Invalidi civili al 100%,
Ciechi civili parziali Invalidi per lavoro dall’80 al 100%, Invalidi per
servizio di prima categoria Inabili INPS
Non autosufficienza: Titolari di indennità di
accompagnamento (ciechi e invalidi civili), Invalidi sul lavoro con diritto
all’assegno per l’assistenza personale e continuativa, Inabili INPS con diritto
all’assegno per l’assistenza personale e continuativa Invalidi per servizio con
diritto all’assegno di superinvalidità
Detto che la bozza di decreto non propone alcun
riferimento alla certificazione di handicap (Legge 104/92), in
conclusione, per comprendere il reale impatto di questa formulazione dei nuovi
criteri – che ci si augura possano essere profondamente rivisti - suggeriamo
senz’altro anche la lettura di una serie di simulazioni realizzate dal Servizio
HandyLex.org, all’interno di un approfondito dossier sulle ipotesi di riforma
dell’ISEE.
* Direttore editoriale di Superando.it, responsabile del
Servizio HandyLex.org.
Per approfondire
Leggi l'intervista di vita.it al presidente nazionale Anffas
Onlus sulla questione ISEE
3 luglio 2012
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