Fonte www.superabile.it - Con la Nota dell'8 giugno 2020 n. 793, il Ministero dell'istruzione chiarisce alcuni aspetti della Legge 6 giugno 2020 n. 41 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato), relativi agli alunni con disabilità.
Nello specifico, l'articolo 1 comma 4-ter della suddetta legge stabilisce che limitatamente al corrente anno scolastico 2019/20, a causa delle condizioni correlate alla situazione epidemiologica da Covid-19, i Dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i Consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo (GLO) per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuteranno l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno allo stesso anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/20, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato (PEI).
Trattandosi di una disposizione speciale, va applicata come tale e resta infatti ferma la deroga alla normativa ordinamentale, che dispone, salvo specifici casi, il superamento del corrente anno scolastico per tutti gli alunni delle classi intermedie.
Nella Nota quindi, si chiarisce che non si parla di non ammissione, ma si colloca la decisione in merito alla reiscrizione in capo al Dirigente scolastico in un momento ineludibilmente successivo allo scrutinio, realizzando così una particolare fattispecie giuridica di un alunno che, formalmente ammesso all'anno successivo, può essere, con provvedimento del Dirigente scolastico, autorizzato alla reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nel 2019/20.
 
Dal punto di vista operativo nella Nota si suggerisce ai Dirigenti scolastici, considerando la ristrettezza dei tempi, di raccogliere le richieste e i pareri previsti, secondo la seguente, possibile procedura:
1. i Dirigenti scolastici, a seguito di specifica e motivata richiesta presentata dalla famiglia di alunni con disabilità, procedono ad acquisire il parere del relativo Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione;
2. il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione rilascia parere motivato;
3. la richiesta della famiglia e il parere del GLO sono considerati in sede di scrutinio finale da parte dei docenti contitolari della classe o del Consiglio di classe che, solo a seguito di accertamento e verbalizzazione del mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia stabiliti nel piano educativo individualizzato (PEI) e tenendo conto anche della valutazione degli interventi di natura pedagogico-didattica messi in atto, procedono a loro volta al parere, da verbalizzare quale "Proposta di reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020", eventualmente con l'aggiunta "subordinata alla richiesta della famiglia/in acquisizione il parere del GLO", qualora la documentazione dei precedenti punti 1 e 2 non sia ancora acquisita.
 
Altro chiarimento riguarda la scuola dell'infanzia, a cui la disposizione non si riferisce, su eventuali richieste da parte dei genitori per il trattenimento di bambini con disabilità che compiono i 6 anni di età, che vanno esaminate dai Dirigenti scolastici come gli anni precedenti, ricordando che sono decisioni che devono avere un carattere eccezionale, che va acquisito il parere favorevole di insegnanti e specialisti di riferimento e che in nessun caso sono reiterabili oltre il settimo anno di età.
 
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Nota dell'8 giugno 2020 n. 793 (Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni)

Aggiornamenti:
Con la Nota del 17 giugno 2020 n. 1068, il Ministero dell'istruzione, a seguito di numerosi quesiti, chiarisce ulteriormente quanto espresso nella Nota 793/2020 con riferimento al particolare caso degli alunni con prove "non equipollenti". La Nota sottolinea che "la disposizione in oggetto" (la deroga per le reiscrizioni a fronte di una promozione formale) non riguarda alunni e studenti con disabilità che sostengono l'esame di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione, perché in questi casi, anche se è garantita l'ammissione a tutti, rimane nella possibilità della commissione di dichiarare non superata la prova, e consentire, in questo modo, la ripetizione della classe terminale.

Per consultare il documento, cliccare su:
Nota del 17 giugno 2020 n. 1068 (Alunni con disabilità – Reiscrizione alla medesima classe – Indicazioni esami finali)